Art. 848 
                Appartenenti al ruolo degli ispettori 
 
  1. Nell'espletamento  delle  proprie  attribuzioni  gli  ispettori,
oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in
vigore,  svolgono  funzioni  di  sicurezza  pubblica  e  di   polizia
giudiziaria. Possono sostituire i  diretti  superiori  gerarchici  in
caso di assenza o di impedimento ed essere  preposti  al  comando  di
stazione  carabinieri,  unita'  operative  o  addestrative,  con   le
connesse responsabilita' per le direttive e  istruzioni  impartite  e
per i risultati conseguiti, nonche' assumere la direzione di uffici o
funzioni di coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle
direttive  superiori,  con  piena  responsabilita'  per   l'attivita'
svolta. 
  2. Al suddetto personale possono essere attribuiti incarichi, anche
investigativi  e  addestrativi   e   di   insegnamento,   richiedenti
particolari conoscenze e attitudini. 
  3. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza
sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei  carabinieri
e coordinano anche l'attivita' del personale del proprio ruolo. 
  4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto,  ai
marescialli aiutanti luogotenenti possono essere  affidati  incarichi
di massima responsabilita' e impegno operativo fra quelli di  cui  ai
commi precedenti, secondo la graduazione  e  i  criteri  fissati  con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri.  I
marescialli  aiutanti  luogotenenti  hanno   rango   preminente   sui
parigrado; fra marescialli aiutanti luogotenenti si tiene conto della
data di conferimento della qualifica, anche nel caso  di  pari  grado
con diversa anzianita'. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i
marescialli aiutanti luogotenenti  sono  ammessi  alla  frequenza  di
corsi i cui programmi e durata sono stabiliti con determinazione  del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.