Art. 849 
              Appartenenti al ruolo dei sovrintendenti 
 
  1. Il personale appartenente  al  ruolo  sovrintendenti,  oltre  ai
compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in  vigore,
svolge  mansioni  esecutive,  richiedenti  un'adeguata   preparazione
professionale e con il margine di iniziativa  e  di  discrezionalita'
inerente alle  qualifiche  di  agente  di  pubblica  sicurezza  e  di
ufficiale di polizia giudiziaria. 
  2. Al suddetto personale possono essere affidati il comando di  uno
o  piu'  militari  cui  impartisce   ordini   dei   quali   controlla
l'esecuzione e di  cui  risponde,  compiti  di  carattere  operativo,
addestrativo   e   logistico-amministrativo,   ferma   restando    la
possibilita' di sostituzione del superiore  gerarchico,  in  caso  di
temporanea assenza o impedimento. 
  3. Ai brigadieri capo, oltre a  quanto  gia'  specificato,  possono
essere attribuiti incarichi  specialistici,  richiedenti  particolari
conoscenze  e  attitudini,  il  comando  di  piccole  unita'  nonche'
incarichi operativi di piu' elevato impegno.