Art. 85
                    Lavoro dei militari detenuti

1.   I   detenuti  militari  in  espiazione  di  pena  sono  occupati
giornalmente con istruzioni civili e militari, e assegnati, a seconda
delle  loro  attitudini, ai lavori organizzati a tal fine dal comando
degli stabilimenti militari di pena.
2.  Ai  detenuti  militari  compete  una  retribuzione  nella  misura
stabilita  dal  decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo
77. Sulla specifica materia e' necessario il concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
3.  Gli  ufficiali  e  sottufficiali detenuti sono di norma adibiti a
lavori  d'ufficio  o  ad  altri  lavori per i quali hanno particolare
attitudine.
4.  All'eventuale  indennizzo  da corrispondersi ai militari detenuti
nel  caso  di  infortunio  sul  lavoro,  si  provvede in virtu' delle
disposizioni di legge o regolamentari vigenti al momento del fatto.