Art. 852 
                       Conferimento del grado 
 
1. Il grado e' conferito con atto di nomina o con atto di promozione. 
2. Il grado iniziale e' conferito: 
a) per gli appartenenti ai ruoli degli  ufficiali,  con  decreto  del
Presidente della Repubblica; 
b) per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in
servizio permanente, con decreto ministeriale; 
c) per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e  carabinieri,  con
determinazione del Comandante generale; 
d) per i  militari  di  truppa,  con  determinazione  del  rispettivo
comandante di corpo.