Art. 852 Conferimento del grado 1. Il grado e' conferito con atto di nomina o con atto di promozione. 2. Il grado iniziale e' conferito: a) per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, con decreto del Presidente della Repubblica; b) per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, con decreto ministeriale; c) per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale; d) per i militari di truppa, con determinazione del rispettivo comandante di corpo.