Art. 854
                             Anzianita'

1.  L'anzianita'  di  grado, salvo diverse disposizioni, determina la
precedenza  di  un  militare rispetto ai pari grado. La precedenza si
intende  riferita agli atti del servizio o della disciplina militare,
secondo quanto stabilito dal presente codice e dal regolamento.
2.  L'anzianita'  di  grado  e' assoluta e relativa ed e' determinata
secondo le disposizioni del presente codice.