Art. 854 Anzianita' 1. L'anzianita' di grado, salvo diverse disposizioni, determina la precedenza di un militare rispetto ai pari grado. La precedenza si intende riferita agli atti del servizio o della disciplina militare, secondo quanto stabilito dal presente codice e dal regolamento. 2. L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa ed e' determinata secondo le disposizioni del presente codice.