Art. 855 
   Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie 
 
  1. Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali hanno  la  precedenza
sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento  di  grado  eguale  solo  per
l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche
prescritte per l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti  gli
altri casi la precedenza  al  comando  compete  all'ufficiale  avente
maggiore  anzianita'  di  grado  indipendentemente   dal   ruolo   di
appartenenza. 
  2. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri  hanno
la precedenza al comando sugli ufficiali di  tutti  gli  altri  ruoli
dell'Arma dei carabinieri  di  grado  eguale,  allorquando  ricoprono
incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado  superiore,  anche
oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento.