Art. 856 Anzianita' assoluta 1. Per anzianita' assoluta si intende il tempo trascorso dal militare nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati in base alle disposizioni del presente codice. 2. L'anzianita' assoluta e' determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, se non e' altrimenti disposto.