Art. 857
                         Anzianita' relativa

1. L'anzianita' relativa e' l'ordine di precedenza del militare fra i
pari grado dello stesso ruolo.
2.  L'anzianita' relativa e' determinata dalle graduatorie di merito,
compilate  al  termine  del  concorso  di  ammissione  in ruolo, o al
termine  del  corso  di  formazione  iniziale,  o negli avanzamenti a
scelta, quando espressamente stabilito.