Art. 857 Anzianita' relativa 1. L'anzianita' relativa e' l'ordine di precedenza del militare fra i pari grado dello stesso ruolo. 2. L'anzianita' relativa e' determinata dalle graduatorie di merito, compilate al termine del concorso di ammissione in ruolo, o al termine del corso di formazione iniziale, o negli avanzamenti a scelta, quando espressamente stabilito.