Art. 858 
                      Detrazioni di anzianita' 
 
1. Il militare in  servizio  permanente  subisce  una  detrazione  di
anzianita', in base alle seguenti cause: 
a)  detenzione  per  condanna  a  pena  restrittiva  della   liberta'
personale di durata non inferiore a un mese; 
b) detenzione in  stato  di  custodia  cautelare  per  reato  che  ha
comportato condanna a pena restrittiva della  liberta'  personale  di
durata non inferiore a un mese; 
c) sospensione disciplinare dall'impiego; 
d) aspettativa per motivi privati. 
2. Il militare delle categorie in congedo subisce una  detrazione  di
anzianita', in base alle seguenti cause: 
a)  detenzione  per  condanna  a  pena  restrittiva  della   liberta'
personale di durata non inferiore a un mese; 
b) detenzione in  stato  di  custodia  cautelare  per  reato  che  ha
comportato condanna a pena restrittiva della  liberta'  personale  di
durata non inferiore a un mese; 
c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado. 
3. La detrazione d'anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle
anzidette situazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 859.