Art. 858 Detrazioni di anzianita' 1. Il militare in servizio permanente subisce una detrazione di anzianita', in base alle seguenti cause: a) detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese; b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese; c) sospensione disciplinare dall'impiego; d) aspettativa per motivi privati. 2. Il militare delle categorie in congedo subisce una detrazione di anzianita', in base alle seguenti cause: a) detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese; b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese; c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado. 3. La detrazione d'anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 859.