Art. 861 
                     Cause di perdita del grado 
 
1. Il grado si perde per una delle seguenti cause: 
a) dimissioni volontarie; 
b) dimissioni d'autorita'; 
c) cancellazione dai ruoli; 
d) rimozione all'esito di procedimento disciplinare; 
e) condanna penale. 
2. Le dimissioni volontarie riguardano soltanto gli ufficiali. 
3. La perdita del grado, se  non  consegue  all'iscrizione  in  altro
ruolo, comporta che il militare e' iscritto d'ufficio nei  ruoli  dei
militari di truppa, senza alcun grado. 
4. Per gli  appartenenti  ai  ruoli  dell'Arma  dei  carabinieri,  la
perdita del grado, se non consegue  all'iscrizione  in  altro  ruolo,
comporta l'iscrizione d'ufficio nel  ruolo  dei  militari  di  truppa
dell'Esercito italiano, senza alcun grado.