Art. 862 Dimissioni volontarie 1. L'ufficiale ha facolta' di chiedere le dimissioni volontarie dal grado. 2. Le dimissioni dal grado sono consentite quando l'ufficiale raggiunge l'eta' per la quale cessa ogni obbligo di servizio per i militari di truppa e si e' collocati in congedo assoluto in detto ruolo. 3. L'ufficiale in trattamento di quiescenza non puo' dimettersi dal grado finche' non e' collocato nel congedo assoluto. 4. L'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facolta' di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado. 5. L'accettazione delle dimissioni dal grado e' irrevocabile. 6. La facolta' di dimettersi dal grado e' sospesa dal giorno in cui e' indetta la mobilitazione, totale o parziale, ovvero e' dichiarato lo stato di grave crisi internazionale.