Art. 862 
                        Dimissioni volontarie 
 
1. L'ufficiale ha facolta' di chiedere le dimissioni  volontarie  dal
grado. 
2.  Le  dimissioni  dal  grado  sono  consentite  quando  l'ufficiale
raggiunge l'eta' per la quale cessa ogni obbligo di  servizio  per  i
militari di truppa e si e' collocati in  congedo  assoluto  in  detto
ruolo. 
3. L'ufficiale in trattamento di quiescenza non puo'  dimettersi  dal
grado finche' non e' collocato nel congedo assoluto. 
4. L'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare  di  stato,  da
cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facolta' di
presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado. 
5. L'accettazione delle dimissioni dal grado e' irrevocabile. 
6. La facolta' di dimettersi dal grado e' sospesa dal giorno  in  cui
e' indetta la mobilitazione, totale o parziale, ovvero e'  dichiarato
lo stato di grave crisi internazionale.