Art. 863 Dimissioni d'autorita' 1. Le dimissioni d'autorita' sono determinate dalle seguenti cause: a) interdizione giudiziale; b) inabilitazione civile; c) amministrazione di sostegno; d) irreperibilita' accertata; e) sottoposizione a misura di prevenzione o di sicurezza personale definitiva. 2. Le dimissioni d'autorita' sono adottate per decisione del Ministro, sentito il parere della Corte militare d'appello: a) a seguito di sottoposizione a misure di prevenzione; b) a seguito di sottoposizione a misure di sicurezza personali, previste dall'articolo 215 del codice penale, se il militare e' prosciolto dal giudice penale, ovvero se il militare, condannato, e' ricoverato, a causa di infermita' psichica, in una casa di cura o di custodia. Se il militare, prosciolto, e' ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ai sensi dell'articolo 222 c.p., e se il militare, condannato, e' ricoverato per infermita' psichica in una casa di cura o di custodia, ai sensi dell'articolo 219 c.p., la decisione e' presa quando il militare ne e' dimesso.