Art. 863
                       Dimissioni d'autorita'

1. Le dimissioni d'autorita' sono determinate dalle seguenti cause:
a) interdizione giudiziale;
b) inabilitazione civile;
c) amministrazione di sostegno;
d) irreperibilita' accertata;
e)  sottoposizione  a  misura di prevenzione o di sicurezza personale
definitiva.
2.   Le  dimissioni  d'autorita'  sono  adottate  per  decisione  del
Ministro, sentito il parere della Corte militare d'appello:
a) a seguito di sottoposizione a misure di prevenzione;
b)  a  seguito  di  sottoposizione  a  misure di sicurezza personali,
previste  dall'articolo  215  del  codice  penale,  se il militare e'
prosciolto  dal giudice penale, ovvero se il militare, condannato, e'
ricoverato,  a causa di infermita' psichica, in una casa di cura o di
custodia.  Se  il  militare, prosciolto, e' ricoverato in un ospedale
psichiatrico  giudiziario,  ai  sensi dell'articolo 222 c.p., e se il
militare,  condannato,  e'  ricoverato per infermita' psichica in una
casa  di  cura  o  di  custodia,  ai sensi dell'articolo 219 c.p., la
decisione e' presa quando il militare ne e' dimesso.