Art. 864
                       Cancellazione dai ruoli

1. La cancellazione dai ruoli e' determinata dalle seguenti cause:
a) perdita della cittadinanza;
b)  assunzione  di  servizio  con  qualsiasi grado o qualifica in una
Forza  armata  o  Corpo  armato  diversi  o in una Forza di polizia a
ordinamento civile;
c)  assunzione  di  servizio con grado inferiore nella Forza armata o
Corpo armato di appartenenza;
d)  assunzione  di  servizio,  non autorizzata, nelle Forze armate di
Stati esteri.
2. Ai sensi del comma 1, lettere b) e c), l'assunzione di servizio si
perfeziona  con  l'incorporazione  a  seguito di immissione nel nuovo
ruolo.