Art. 867 
                 Provvedimenti di perdita del grado 
 
1. Il provvedimento e' disposto con  decreto  ministeriale.  Per  gli
appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la perdita del grado e'
disposta con determinazione ministeriale per i militari in servizio e
con determinazione del Comandante generale per i militari in congedo. 
2. Per i militari dichiarati  interdetti,  inabilitati  o  sottoposti
all'amministrazione di sostegno la perdita del  grado  decorre  dalla
data di pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 421  del
codice civile. 
3. Se la perdita del grado consegue  a  condanna  penale,  la  stessa
decorre dal passaggio in giudicato della sentenza. 
4. Nei casi di assunzione di servizio di  cui  all'articolo  864,  la
perdita del grado decorre  dalla  data  di  assunzione  del  servizio
stesso. 
5. La  perdita  del  grado  decorre  dalla  data  di  cessazione  dal
servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di  applicazione
della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente
un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente
con la perdita del grado, salvo che il militare sia  stato  riammesso
in servizio: 
a)  per  il  decorso   della   durata   massima   della   sospensione
precauzionale, ai sensi dell'articolo 919, comma 1; 
b) a seguito  di  revoca  della  sospensione  precauzionale  disposta
dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 918, comma 2. 
6. Per tutti gli altri casi la perdita del grado decorre  dalla  data
del decreto.