Art. 87
                             Definizione

1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
2.  L'ordinamento  e  l'attivita'  delle  Forze armate, conformi agli
articoli  11  e 52 della Costituzione, sono disciplinati dal codice e
dal regolamento.
3.  Le  Forze  armate sono organizzate su base obbligatoria e su base
professionale, secondo quanto previsto dal presente codice.