Art. 873 Reintegrazione a seguito di perdita del grado in conseguenza dell'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione 1. La reintegrazione nel grado per il militare che lo ha perso in applicazione di una misura di sicurezza o di una misura di prevenzione e' disposta a domanda dell'interessato, previo parere favorevole della Corte militare d'appello. 2. La reintegrazione e' disposta se la misura di sicurezza o la misura di prevenzione e' revocata o cessa di essere eseguita e il militare conserva ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data di revoca o di cessazione. Tale periodo e' ridotto alla meta' per il militare che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, consegue una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Il militare che consegue piu' di una di dette promozioni o ricompense puo' ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. 3. Il militare sottoposto a misura di prevenzione deve, inoltre, ottenere la riabilitazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.