Art. 873
Reintegrazione   a  seguito  di  perdita  del  grado  in  conseguenza
      dell'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione

1.  La  reintegrazione  nel  grado per il militare che lo ha perso in
applicazione   di  una  misura  di  sicurezza  o  di  una  misura  di
prevenzione  e'  disposta  a  domanda dell'interessato, previo parere
favorevole della Corte militare d'appello.
2.  La  reintegrazione  e'  disposta  se  la misura di sicurezza o la
misura  di  prevenzione  e'  revocata o cessa di essere eseguita e il
militare  conserva  ottima condotta morale e civile per almeno cinque
anni  dalla  data  di revoca o di cessazione. Tale periodo e' ridotto
alla meta' per il militare che, per atti di valore personale compiuti
dopo  la  rimozione  dal grado, consegue una promozione per merito di
guerra o altra ricompensa al valor militare. Il militare che consegue
piu'  di  una  di  dette  promozioni  o  ricompense  puo' ottenere la
reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo.
3.  Il  militare  sottoposto  a  misura di prevenzione deve, inoltre,
ottenere  la  riabilitazione  ai sensi dell'articolo 15 della legge 3
agosto 1988, n. 327.