Art. 88 
                Principi in materia di organizzazione 
 
1.  Lo  strumento  militare  e'  volto  a  consentire  la  permanente
disponibilita' di strutture di comando e controllo di Forza armata  e
interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, e  di
unita' terrestri, navali e aeree di intervento rapido, preposte  alla
difesa  del  territorio  nazionale  e  delle  vie  di   comunicazione
marittime e aeree; e' finalizzato, altresi',  alla  partecipazione  a
missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace. 
2. Le predisposizioni di mobilitazione, occorrenti ai fini di cui  al
comma 1, sono limitate al completamento dei comandi, enti e unita' in
vita.