Art. 882 
                    Servizio permanente effettivo 
 
1. Il servizio permanente effettivo  e'  la  posizione  del  militare
idoneo al servizio incondizionato. 
2. E' idoneo al servizio incondizionato il militare le cui condizioni
psico-fisiche gli consentono di prestare  servizio  dovunque,  presso
reparti, comandi, uffici e  a  bordo  per  i  militari  della  Marina
militare. 
3. Per i militari dei ruoli naviganti la  temporanea  inidoneita'  al
solo servizio di volo non  costituisce  impedimento  alla  permanenza
nella posizione di servizio effettivo. 
4. L'idoneita' al servizio incondizionato e' accertata periodicamente
dagli organi e con le modalita' stabiliti dal regolamento.