Art. 882 Servizio permanente effettivo 1. Il servizio permanente effettivo e' la posizione del militare idoneo al servizio incondizionato. 2. E' idoneo al servizio incondizionato il militare le cui condizioni psico-fisiche gli consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi, uffici e a bordo per i militari della Marina militare. 3. Per i militari dei ruoli naviganti la temporanea inidoneita' al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nella posizione di servizio effettivo. 4. L'idoneita' al servizio incondizionato e' accertata periodicamente dagli organi e con le modalita' stabiliti dal regolamento.