Art. 883
                 Servizio permanente a disposizione

1.  La posizione di "a disposizione" e' quella del tenente colonnello
e   del   colonnello   e  gradi  corrispondenti  idoneo  al  servizio
incondizionato  che  continua  a  essere  provvisto  di  rapporto  di
impiego.
2.  L'ufficiale  in  servizio  permanente  a disposizione puo' essere
impiegato  negli  incarichi  previsti  per  gli ufficiali in servizio
permanente  effettivo, se occorre sopperire a deficienze organiche di
ufficiali pari grado di tale posizione di stato.