Art. 884
                             Aspettativa

  1.   L'aspettativa   e'   la   posizione   di  stato  del  militare
temporaneamente  esonerato  dal servizio per una delle cause previste
dal presente codice.
  2. L'aspettativa puo' conseguire a:
    a) stato di prigionia o di disperso, ai sensi dell'articolo 621;
    b) infermita' temporanee;
    c) motivi privati;
    d) riduzione dei quadri;
    e) elezione in cariche politiche e amministrative;
    f)  prestazione  di servizio all'estero del coniuge, dipendente -
civile o militare - dello Stato;
    g) ammissione a un dottorato di ricerca;
    h)  applicazione  delle  disposizioni di cui alla sezione III del
capo IV del titolo III del presente libro;
    i)  applicazione  dell'articolo  19,  comma  3,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  ottobre  2001, n. 461, nonche' del
decreto interministeriale di cui all'articolo 930.
  3.  L'aspettativa  per riduzione dei quadri riguarda esclusivamente
gli ufficiali.
 
          Nota all'art. 884:
             -  Il  testo  dell'art.  19,  comma  3,  del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  29  ottobre  2001,  n.  461
          (Regolamento  recante  semplificazione dei procedimenti per
          il  riconoscimento  della  dipendenza  delle  infermita' da
          causa  di  servizio,  per  la  concessione  della  pensione
          privilegiata  ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per
          il  funzionamento  e  la  composizione  del comitato per le
          pensioni privilegiate ordinarie), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 7 gennaio 2002, n. 5, e' il seguente:
             «3.  Il  personale  militare  e  delle Forze di polizia,
          anche  ad ordinamento civile, giudicato permanentemente non
          idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione
          di  aspettativa,  ai sensi delle vigenti disposizioni, fino
          all'adozione  del  provvedimento  di  riconoscimento o meno
          della dipendenza da causa di servizio.».