Art. 884 Aspettativa 1. L'aspettativa e' la posizione di stato del militare temporaneamente esonerato dal servizio per una delle cause previste dal presente codice. 2. L'aspettativa puo' conseguire a: a) stato di prigionia o di disperso, ai sensi dell'articolo 621; b) infermita' temporanee; c) motivi privati; d) riduzione dei quadri; e) elezione in cariche politiche e amministrative; f) prestazione di servizio all'estero del coniuge, dipendente - civile o militare - dello Stato; g) ammissione a un dottorato di ricerca; h) applicazione delle disposizioni di cui alla sezione III del capo IV del titolo III del presente libro; i) applicazione dell'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonche' del decreto interministeriale di cui all'articolo 930. 3. L'aspettativa per riduzione dei quadri riguarda esclusivamente gli ufficiali.
Nota all'art. 884: - Il testo dell'art. 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2002, n. 5, e' il seguente: «3. Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio.».