Art. 886
                             Ausiliaria

1.  La categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che,
essendovi  transitato  nei casi previsti, ha manifestato all'atto del
collocamento  nella  predetta  posizione  la propria disponibilita' a
prestare  servizio  nell'ambito  del  comune  o  della  provincia  di
residenza   presso   l'amministrazione   di   appartenenza   o  altra
amministrazione.
2.  Il  transito  nella posizione di ausiliaria e i relativi obblighi
sono stabiliti nel capo VII, sezione III del presente titolo.