Art. 888 
                             Complemento 
 
  1. La categoria del complemento comprende: 
    a) gli ufficiali e i sottufficiali nominati direttamente in  tale
categoria, ai sensi delle sezioni II e III del capo III del titolo II
e della sezione II del capo III del titolo III del presente libro; 
    b) gli ufficiali  e  i  sottufficiali  provenienti  dal  servizio
permanente nei casi previsti dal presente codice; 
    c) gli ufficiali che assolvono l'obbligo di leva. 
  2. Gli ufficiali e i sottufficiali di complemento sono destinati  a
completare i quadri della rispettiva Forza armata o Corpo armato. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.