Art. 89
                     Compiti delle Forze armate

1. Compito prioritario delle Forze armate e' la difesa dello Stato.
2. Le Forze armate hanno altresi' il compito di operare al fine della
realizzazione  della  pace  e  della  sicurezza,  in conformita' alle
regole   del  diritto  internazionale  e  alle  determinazioni  delle
organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.
3.   Le  Forze  armate  concorrono  alla  salvaguardia  delle  libere
istituzioni  e  svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica
calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza.
4.  In  caso  di  conflitti  armati  e  nel corso delle operazioni di
mantenimento   e   ristabilimento   della   pace  e  della  sicurezza
internazionale i comandanti delle Forze armate vigilano, in concorso,
se   previsto,   con   gli   organismi   internazionali   competenti,
sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.