Art. 89 Compiti delle Forze armate 1. Compito prioritario delle Forze armate e' la difesa dello Stato. 2. Le Forze armate hanno altresi' il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformita' alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte. 3. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza. 4. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze armate vigilano, in concorso, se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.