Art. 894 
                   Incompatibilita' professionali 
 
1. La professione di militare e'  incompatibile  con  l'esercizio  di
ogni  altra  professione,  salvo  i  casi  previsti  da  disposizioni
speciali. 
2.  E'  altresi'  incompatibile  l'esercizio  di  un   mestiere,   di
un'industria  o  di  un  commercio,  la  carica  di   amministratore,
consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in societa'
costituite a fine di lucro.