Art. 895 Attivita' extraprofessionali sempre consentite 1. Sono sempre consentite le attivita', che diano o meno luogo a compensi, connesse con: a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) la partecipazione a convegni e seminari; d) incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. 2. Le predette attivita' devono comunque essere svolte al di fuori dell'orario di servizio e non condizionare l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.