Art. 895 
           Attivita' extraprofessionali sempre consentite 
 
1. Sono sempre consentite le attivita', che  diano  o  meno  luogo  a
compensi, connesse con: 
a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 
b) l'utilizzazione economica da  parte  dell'autore  o  inventore  di
opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; 
c) la partecipazione a convegni e seminari; 
d) incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle  spese
documentate; 
e)   la   formazione   diretta   ai   dipendenti    della    pubblica
amministrazione. 
2. Le predette attivita' devono comunque essere svolte  al  di  fuori
dell'orario di servizio e non condizionare l'adempimento  dei  doveri
connessi con lo stato di militare.