Art. 896
Attivita'  extraprofessionali  da  svolgere  previa  autorizzazione o
                            conferimento

1.  I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono
stati  conferiti  o  previamente  autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza.
2.  Gli  incarichi  autorizzati possono essere svolti solamente al di
fuori  degli  orari di servizio e non devono essere incompatibili con
l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.
3.  Disposizioni interne indicano quali sono gli incarichi retribuiti
che  possono  essere  autorizzati  o conferiti e con quali modalita',
secondo  criteri  oggettivi  e predeterminati che tengono conto delle
specifiche    professionalita',    tali    da   escludere   casi   di
incompatibilita',  sia  di  diritto  sia di fatto, nell'interesse del
buon andamento della pubblica amministrazione.
4.   E'   fatta   salva   l'applicazione,   in   quanto  compatibile,
dell'articolo  53,  commi  da  8 a 16-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
 
          Nota all'art. 896:
             -  Il  testo  dell'art.  53,  commi  da  8 a 16-bis, del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni   pubbliche),  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del 9 maggio 2001, n.
          106, e' il seguente:
             «8.  Le  pubbliche amministrazioni non possono conferire
          incarichi  retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
          pubbliche      senza      la      previa     autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Salve  le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
          incarichi,  senza  la previa autorizzazione, costituisce in
          ogni   caso  infrazione  disciplinare  per  il  funzionario
          responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
          nullo  di  diritto.  In  tal  caso  l'importo previsto come
          corrispettivo   dell'incarico,   ove   gravi  su  fondi  in
          disponibilita'    dell'amministrazione    conferente,    e'
          trasferito    all'amministrazione   di   appartenenza   del
          dipendente  ad  incremento  del fondo di produttivita' o di
          fondi equivalenti.
             9.  Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
          possono   conferire   incarichi   retribuiti  a  dipendenti
          pubblici      senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          In   caso   di  inosservanza  si  applica  la  disposizione
          dell'articolo  6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997,
          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997,  n.  140, e successive modificazioni ed integrazioni.
          All'accertamento  delle  violazioni e all'irrogazione delle
          sanzioni  provvede  il Ministero delle finanze, avvalendosi
          della  Guardia  di  finanza,  secondo le disposizioni della
          legge  24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
          ed  integrazioni.  Le  somme  riscosse  sono acquisite alle
          entrate del Ministero delle finanze.
             10.  L'autorizzazione,  di cui ai commi precedenti, deve
          essere  richiesta  all'amministrazione  di appartenenza del
          dipendente  dai  soggetti pubblici o privati, che intendono
          conferire  l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
          dipendente  interessato.  L'amministrazione di appartenenza
          deve  pronunciarsi  sulla richiesta di autorizzazione entro
          trenta  giorni  dalla ricezione della richiesta stessa. Per
          il   personale   che   presta   comunque   servizio  presso
          amministrazioni    pubbliche    diverse    da   quelle   di
          appartenenza,  l'autorizzazione  e'  subordinata all'intesa
          tra  le  due  amministrazioni.  In  tal caso il termine per
          provvedere  e'  per l'amministrazione di appartenenza di 45
          giorni  e  si  prescinde  dall'intesa  se l'amministrazione
          presso  la  quale  il  dipendente  presta  servizio  non si
          pronunzia  entro  10 giorni dalla ricezione della richiesta
          di  intesa  da  parte dell'amministrazione di appartenenza.
          Decorso  il  termine  per  provvedere, l'autorizzazione, se
          richiesta  per  incarichi  da conferirsi da amministrazioni
          pubbliche,  si  intende  accordata;  in ogni altro caso, si
          intende definitivamente negata.
             11.  Entro  il  30  aprile  di  ciascun anno, i soggetti
          pubblici  o  privati  che  erogano  compensi  a  dipendenti
          pubblici  per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a
          dare  comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei
          dipendenti    stessi   dei   compensi   erogati   nell'anno
          precedente.
             12.   Entro   il   30   giugno   di   ciascun  anno,  le
          amministrazioni  pubbliche  che  conferiscono o autorizzano
          incarichi  retribuiti  ai  propri  dipendenti sono tenute a
          comunicare,  in  via  telematica  o  su  apposito  supporto
          magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
          degli  incarichi  conferiti  o  autorizzati  ai  dipendenti
          stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto
          dell'incarico  e  del  compenso  lordo previsto o presunto.
          L'elenco  e' accompagnato da una relazione nella quale sono
          indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
          sono   stati   conferiti  o  autorizzati,  le  ragioni  del
          conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
          dipendenti   cui  gli  incarichi  sono  stati  conferiti  o
          autorizzati  e  la  rispondenza dei medesimi ai principi di
          buon  andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che
          si  intendono  adottare  per  il  contenimento della spesa.
          Nello   stesso   termine  e  con  le  stesse  modalita'  le
          amministrazioni   che,   nell'anno  precedente,  non  hanno
          conferito  o  autorizzato  incarichi  ai propri dipendenti,
          anche  se  comandati  o fuori ruolo, dichiarano di non aver
          conferito o autorizzato incarichi.
             13.  Entro  lo  stesso  termine  di  cui  al comma 12 le
          amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
          Dipartimento  della  funzione pubblica, in via telematica o
          su  apposito  supporto  magnetico,  per ciascuno dei propri
          dipendenti  e  distintamente  per ogni incarico conferito o
          autorizzato,  i  compensi, relativi all'anno precedente, da
          esse   erogati   o   della  cui  erogazione  abbiano  avuto
          comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
             14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme
          di  cui  all'articolo  1,  commi  123 e 127, della legge 23
          dicembre   1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,  le  amministrazioni  pubbliche sono tenute a
          comunicare  al Dipartimento della funzione pubblica, in via
          telematica  o  su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
          ciascun  anno,  i  compensi percepiti dai propri dipendenti
          anche  per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
          sono  altresi'  tenute a comunicare semestralmente l'elenco
          dei  collaboratori  esterni  e  dei soggetti cui sono stati
          affidati  incarichi  di consulenza, con l'indicazione della
          ragione   dell'incarico   e   dell'ammontare  dei  compensi
          corrisposti.  Le  amministrazioni  rendono  noti,  mediante
          inserimento   nelle  proprie  banche  dati  accessibili  al
          pubblico   per  via  telematica,  gli  elenchi  dei  propri
          consulenti  indicando  l'oggetto,  la  durata e il compenso
          dell'incarico.  Entro  il  31  dicembre  di ciascun anno il
          Dipartimento  della  funzione pubblica trasmette alla Corte
          dei  conti  l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
          di  effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
          dei  collaboratori  esterni  e  dei soggetti cui sono stati
          affidati incarichi di consulenza (167).
             15.  Le  amministrazioni che omettono gli adempimenti di
          cui  ai  commi  da  11  a  14  non  possono conferire nuovi
          incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
          comma  9  che  omettono le comunicazioni di cui al comma 11
          incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
             16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31
          dicembre  di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati
          raccolti,  adotta  le  relative  misure  di  pubblicita'  e
          trasparenza  e  formula  proposte per il contenimento della
          spesa  per  gli  incarichi  e  per la razionalizzazione dei
          criteri di attribuzione degli incarichi stessi (168) (169).
             16-bis.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri -
          Dipartimento   della   funzione   pubblica   puo'  disporre
          verifiche  del  rispetto  delle  disposizioni  del presente
          articolo  e  dell'articolo  1,  commi  56 e seguenti, della
          legge   23   dicembre   1996,   n.   662,  per  il  tramite
          dell'Ispettorato  per  la  funzione  pubblica.  A tale fine
          quest'ultimo  opera  d'intesa  con  i  Servizi ispettivi di
          finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
          dello Stato.».