Art. 899
   Personale assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

1.  Al  personale militare continua ad applicarsi l'articolo 9, comma
5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2.  I  posti resisi vacanti nell'Arma dei carabinieri a seguito della
destinazione  alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, prevista
dall'articolo  825, sono considerati disponibili per nuove nomine; la
restituzione  all'Arma  dei carabinieri avviene, se necessario, anche
in   soprannumero,   salvo  successivo  riassorbimento;  resta  ferma
l'applicazione  dell'articolo  2,  comma  91, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
 
          Note all'art. 899:
             -  Il  testo  dell'art.  9,  comma  5-bis,  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento della
          Presidenza    del   Consiglio   dei   Ministri,   a   norma
          dell'articolo  11  della  L.  15  marzo 1997, n. 59), e' il
          seguente:
             «5-bis.  Il  collocamento fuori ruolo, per gli incarichi
          disciplinati  dall'articolo  18,  comma  3,  della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  e'  obbligatorio e viene disposto,
          secondo  le  procedure  degli  ordinamenti di appartenenza,
          anche  in  deroga  ai  limiti temporali, numerici e di ogni
          altra    natura   eventualmente   previsti   dai   medesimi
          ordinamenti.  Il servizio prestato in posizione di comando,
          fuori  ruolo  o  altra  analoga  posizione,  prevista dagli
          ordinamenti  di  appartenenza,  presso  la  Presidenza  dal
          personale  di  ogni  ordine,  grado e qualifica di cui agli
          articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24
          ottobre  1977,  n.  801, e' equiparato a tutti gli effetti,
          anche  giuridici e di carriera, al servizio prestato presso
          le  amministrazioni  di appartenenza. Le predette posizioni
          in  ogni  caso  non  possono determinare alcun pregiudizio,
          anche  per  l'avanzamento  e il relativo posizionamento nei
          ruoli  di  appartenenza.  In  deroga  a quanto previsto dai
          rispettivi   ordinamenti,   ivi  compreso  quanto  disposto
          dall'articolo  7,  secondo  comma,  della  legge 24 ottobre
          1977,  n.  801,  il  conferimento  al  personale  di cui al
          presente  comma  di qualifiche, gradi superiori o posizioni
          comunque     diverse,    da    parte    delle    competenti
          amministrazioni,  anche quando comportino l'attribuzione di
          specifici  incarichi  direttivi, dirigenziali o valutazioni
          di  idoneita',  non  richiede  l'effettivo  esercizio delle
          relative  funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori
          ruolo  o  altra  analoga  posizione,  che  proseguono senza
          soluzione   di   continuita'.   Il  predetto  personale  e'
          collocato  in  posizione  soprannumeraria  nella qualifica,
          grado  o  posizione a lui conferiti nel periodo di servizio
          prestato   presso  la  Presidenza,  senza  pregiudizio  per
          l'ordine di ruolo.».
             -  Il  testo  dell'art.  2,  comma  91,  della  legge 24
          dicembre  2007,  n. 244 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria  2008),  pubblicata  nel  supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, e' il
          seguente:
             «91.   Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma
          6-septies,  del  decreto-legge  28  dicembre  2006, n. 300,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio
          2007,   n.  17,  a  decorrere  dal  1°  febbraio  2008,  il
          trattamento  economico fondamentale ed accessorio attinente
          alla  posizione  di comando del personale appartenente alle
          Forze  di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
          e' posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello
          stesso.  La  disposizione  di  cui al precedente periodo si
          applica  anche  alle  assegnazioni  di  cui all'articolo 33
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  che  superano il
          contingente   fissato   dal   decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri ivi previsto. Resta fermo il divieto
          di  cumulabilita' previsto dall'articolo 3, comma 63, della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537.».