Art. 899 Personale assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 1. Al personale militare continua ad applicarsi l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 2. I posti resisi vacanti nell'Arma dei carabinieri a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevista dall'articolo 825, sono considerati disponibili per nuove nomine; la restituzione all'Arma dei carabinieri avviene, se necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Note all'art. 899: - Il testo dell'art. 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: «5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e' equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneita', non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuita'. Il predetto personale e' collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo.». - Il testo dell'art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, e' il seguente: «91. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dal 1° febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello stesso. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle assegnazioni di cui all'articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che superano il contingente fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto. Resta fermo il divieto di cumulabilita' previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».