Art. 90
                    Funzioni di polizia militare

1.  La  polizia  militare e' costituita dal complesso delle attivita'
volte  a garantire le condizioni generali di ordine e sicurezza delle
Forze  Armate sul territorio nazionale e all'estero. A tale scopo gli
organi  di polizia militare vigilano sull'osservanza delle leggi, dei
regolamenti  e  delle  disposizioni dell'autorita' militare attinenti
all'attivita'   da  loro  svolta.  Gli  organi  di  polizia  militare
esercitano,    inoltre,    un'azione    di   contrasto,   di   natura
tecnico-militare,  delle  attivita'  dirette  a  ledere  il  regolare
svolgimento dei compiti delle Forze armate.
2. Le funzioni di polizia militare, svolte in via esclusiva dall'Arma
dei  carabinieri  per  l'Esercito  italiano,  la  Marina  militare  e
l'Aeronautica  militare, fermo restando quanto previsto dall'articolo
132,  comma 1, lettera a), sono disciplinate con decreto del Ministro
della   difesa  e  sono  esercitate  sulla  base  delle  disposizioni
impartite  dal  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa, nonche' nel
rispetto delle competenze dei Comandanti responsabili.