Art. 901 
                           Motivi privati 
 
  1. L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda  motivata
dell'interessato. 
  2. L'aspettativa non puo' avere durata inferiore a quattro  mesi  e
non puo' eccedere il periodo continuativo di un anno. 
  3. La sua concessione e' subordinata alle esigenze di servizio. 
  4. Trascorsi i primi quattro mesi il militare puo' fare domanda  di
richiamo  anticipato  in  servizio.  Il  militare  e'  richiamato  in
servizio a domanda, se deve essere valutato per l'avanzamento o  deve
frequentare   corsi   o   sostenere   esami   prescritti   ai    fini
dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori. 
  5. Il militare che e' gia' stato in aspettativa per motivi privati,
per qualsiasi durata,  non  puo'  esservi  ricollocato  se  non  sono
trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio. 
  6. Al militare in aspettativa per motivi  privati  non  compete  lo
stipendio o altro assegno. Il periodo trascorso  in  aspettativa  per
motivi  privati  non  e'  computato  ai  fini  del   trattamento   di
quiescenza, della indennita' di fine servizio e dell'avanzamento. 
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non
diversamente disposto  dai  provvedimenti  di  concertazione  per  il
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia  a  ordinamento
militare.