Art. 902 
                  Stato di prigionia o di disperso 
 
1. L'aspettativa di cui all'articolo 884,  comma  2,  lettera  a)  e'
disposta di diritto. 
2. L'aspettativa in questione decorre dal  momento  della  cattura  o
della dispersione e cessa normalmente con il venir meno  della  causa
che l'ha determinata. 
3. Al militare in aspettativa ai sensi del comma 1: 
a) compete l'intero trattamento economico goduto dal  pari  grado  in
attivita' di servizio; 
b) e' computato per intero  agli  effetti  della  pensione  il  tempo
trascorso in aspettativa.