Art. 903
                    Elezioni in cariche politiche

1. I militari eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e
nei  Consigli regionali sono collocati d'ufficio in aspettativa senza
assegni per la durata del mandato.
2. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennita'
parlamentare  e  dell'analoga  indennita'  corrisposta ai consiglieri
regionali,    del   trattamento   economico   in   godimento   presso
l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
3.   Il  periodo  di  aspettativa  in  questione  e'  utile  ai  fini
dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento di quiescenza e di
previdenza.
4.   Il   collocamento   in   aspettativa  ha  luogo  all'atto  della
proclamazione  degli  eletti.  Della  stessa  le  Camere e i Consigli
regionali  danno  comunicazione  alle amministrazioni di appartenenza
per i conseguenti provvedimenti.