Art. 905
                        Infermita' temporanea

1.  L'aspettativa  per  infermita' temporanea e' disposta a domanda o
d'autorita'.
2.  Prima  del collocamento in aspettativa per infermita' ai militari
sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
3. Nei casi di aspettativa per infermita' si provvede tempestivamente
agli accertamenti sanitari.
4.  Se  il militare e' giudicato ancora temporaneamente non idoneo al
servizio   incondizionato,   l'aspettativa   e'   prorogata   fino  a
raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 912.
5.  Se  allo  scadere  di detto periodo massimo il militare e' ancora
giudicato  non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal
servizio permanente, ai sensi dell'articolo 929.
6.  Il  militare  in  aspettativa  per infermita', che ha maturato le
condizioni  per  essere  compreso  nelle  aliquote di valutazione per
l'avanzamento  o  che  deve frequentare corsi, compiere esperimenti o
sostenere  esami  prescritti  ai  fini  dell'avanzamento,  se  ne  fa
domanda,  e'  sottoposto  ad  accertamenti  sanitari; se riconosciuto
idoneo e' richiamato in servizio.
7. La cessazione dal servizio permanente si applica se il militare e'
giudicato  permanentemente  inabile  al servizio incondizionato anche
prima  dello  scadere  del  periodo  massimo  di  aspettativa, ovvero
quando,   nel  quinquennio,  e'  giudicato  non  idoneo  al  servizio
incondizionato, dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa
e gli sono state concesse le licenze eventualmente spettantigli.
8.  Agli  effetti  della pensione, il tempo trascorso dal militare in
aspettativa  per infermita' proveniente o non proveniente da causa di
servizio e' computato per intero.
9.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non
diversamente  disposto  dai  provvedimenti  di  concertazione  per il
personale  delle  Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento
militare.