Art. 906 
          Riduzione dei quadri per eccedenze in piu' ruoli 
 
1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina,  nel  grado
di colonnello o  di  generale  di  un  determinato  ruolo,  eccedenze
rispetto agli organici previsti dal  presente  codice,  salvo  quanto
disposto  dall'articolo  908,  il  collocamento  in  aspettativa  per
riduzione di quadri e' effettuato se la predetta eccedenza  non  puo'
essere assorbita nelle dotazioni complessive di  tale  grado  fissate
per  ogni  Forza  armata  dal  presente  codice.  Se  si  determinano
eccedenze  in  piu'  ruoli  di  una  Forza  armata   non   totalmente
riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri: 
a) se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente piu'
anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado; 
b) se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado  e,  a  parita'  di
anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano. 
2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di cui  al
comma 1 e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.