Art. 912 Durata dell'aspettativa 1. L'aspettativa, a eccezione di quella per prigionia di guerra o ipotesi corrispondenti, per servizio all'estero del coniuge e per dottorato di ricerca con assegni, non puo' superare due anni in un quinquennio e termina con il cessare della causa che l'ha determinata. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. 2. Verificandosi una causa diversa da quella che determino' l'aspettativa, il militare puo' essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non puo' superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra o ipotesi corrispondenti.