Art. 912 
                       Durata dell'aspettativa 
 
1. L'aspettativa, a eccezione di quella per  prigionia  di  guerra  o
ipotesi corrispondenti, per servizio all'estero  del  coniuge  e  per
dottorato di ricerca con assegni, non puo' superare due  anni  in  un
quinquennio  e  termina  con  il  cessare  della   causa   che   l'ha
determinata. Prima del collocamento in aspettativa per infermita'  al
militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. 
2.  Verificandosi  una  causa  diversa  da  quella   che   determino'
l'aspettativa,  il  militare  puo'   essere   trasferito   in   altra
aspettativa  per  questa  nuova  causa,  ma  la  durata   complessiva
dell'aspettativa non  puo'  superare  i  due  anni  nel  quinquennio,
escluso  l'eventuale  periodo  di  prigionia  di  guerra  o   ipotesi
corrispondenti.