Art. 915 
               Sospensione precauzionale obbligatoria 
 
  1. La sospensione precauzionale dall'impiego  e'  sempre  applicata
nei confronti del militare se sono adottati a suo carico: 
  a) il fermo o l'arresto; 
  b)  le  misure  cautelari  coercitive  limitative  della   liberta'
personale; 
  c) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da  impedire
la prestazione del servizio; 
  d) le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione  renda
impossibile la prestazione del servizio. 
  2. La  sospensione  obbligatoria  viene  meno  con  la  revoca  dei
provvedimenti   previsti   dal   comma   1,   salva    la    potesta'
dell'amministrazione di applicare la sospensione facoltativa prevista
dall'articolo 916, se la revoca stessa  non  e'  stata  disposta  per
carenza di gravi indizi di colpevolezza.