Art. 917
Sospensione   precauzionale   facoltativa   connessa  a  procedimento
                            disciplinare

1.  La  sospensione  precauzionale  puo'  essere  disposta durante lo
svolgimento  del  procedimento  disciplinare  di stato instaurato per
fatti  di  notevole  gravita'  da  cui  possa derivare la perdita del
grado.
2.  La  sospensione  precauzionale  di  cui  al  comma  1 puo' essere
disposta  in  vista  dell'esercizio  dell'azione  disciplinare, ma la
stessa  e'  revocata  a  tutti  gli effetti se la contestazione degli
addebiti  non  ha  luogo  entro  sessanta giorni dalla data in cui e'
stato comunicato il provvedimento di sospensione.