Art. 919 
     Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa 
 
  1. La sospensione precauzionale non puo' avere una durata superiore
ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione precauzionale  e'
revocata di diritto. 
  2. Il termine di durata massima e' riferito al singolo procedimento
penale o disciplinare per il quale e' stata adottata  la  sospensione
precauzionale. 
  3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se e' ancora  pendente
procedimento   penale   per   fatti    di    eccezionale    gravita',
l'amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto  oggettivo  e
soggettivo della condotta del militare,  previa  contestazione  degli
addebiti: 
  a) sospende l'imputato dal servizio ai sensi dell'articolo 917; 
  b) sospende il procedimento  disciplinare  ai  sensi  dell'articolo
1393.