Art. 92 
                Compiti ulteriori delle Forze armate 
 
  1. Le Forze armate, oltre ai compiti istituzionali propri  e  fermo
restando l'intervento prestato anche ai sensi dell'articolo 11  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, in occasione di calamita' naturali di
cui alla predetta legge e in altri casi di straordinaria necessita' e
urgenza, forniscono a richiesta e compatibilmente  con  le  capacita'
tecniche  del  personale  e  dei  mezzi  in  dotazione,  il   proprio
contributo  nei  campi  della  pubblica  utilita'  e   della   tutela
ambientale. 
  2. Il contributo di cui al comma  1  e'  fornito  per  le  seguenti
attivita': 
    a)  consulenza  ad   amministrazioni   ed   enti   in   tema   di
pianificazione e intervento  delle  Forze  armate  in  situazioni  di
emergenza nazionale; 
    b)  contributo  di  personale  e   mezzi   alle   amministrazioni
istituzionalmente preposte alla  salvaguardia  della  vita  umana  in
terra e in mare; 
    c) ripristino della viabilita' principale e secondaria; 
    d)  pianificazione,  svolgimento  di   corsi   e   di   attivita'
addestrative in tema di cooperazione civile-militare; 
    e) trasporti con mezzi militari; 
    f) campagna antincendi boschivi e interventi antincendi anche  al
di fuori di detta campagna, e anche attraverso la disponibilita',  in
dipendenza delle proprie esigenze,  di  risorse,  mezzi  e  personale
delle Forze armate, in caso di riconosciuta e urgente necessita',  su
richiesta  delle  regioni   interessate,   giusta   quanto   previsto
dall'articolo 7, comma 3, lettera c), legge 21 novembre 2000, n. 353,
in materia di incendi boschivi; 
    g) emissioni di dati meteorologici; 
    h) emissioni bollettini periodici relativi a rischio - valanghe; 
    i) rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei
relativi interventi di bonifica; 
    l) svolgimento di operazioni a contrasto dell'inquinamento marino
da idrocarburi e da altri agenti; 
    m) rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico  di  zone
di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonche'
scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica  e
geodetica; 
    n) intervento in  emergenze  idriche  nelle  isole  minori  delle
regioni a statuto ordinario; 
    o)  interventi  in  camera  iperbarica  per  barotraumatizzati  e
ossigenoterapia; 
    p) interventi sull'ambiente marino a tutela  della  fauna,  della
flora e del monitoraggio delle acque, attivita' di ricerca ambientale
marina e scambio di informazioni e dati in materia di climatologia; 
    q) demolizione di opere abusive  e  ripristino  dello  stato  dei
luoghi, secondo quanto previsto dagli articoli  41  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 61  del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
  3. Con decreto del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e  del
Dipartimento nazionale della protezione civile,  sentiti  i  Ministri
interessati, sono determinate le modalita' per il perseguimento delle
finalita' di cui al comma 1. 
  4.  Le  Forze  armate,  nell'ambito  delle  proprie   attribuzioni,
svolgono i compiti ulteriori previsti dalla legge e, in  particolare,
quelli di cui all'articolo 15 del regio decreto 30 gennaio  1941,  n.
12 e dall'articolo 12 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 
 
          Note all'art. 92:
             - Il testo dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n.
          225  (Istituzione  del  Servizio nazionale della protezione
          civile)  pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale del 17 marzo 1992, n. 64, e' il seguente:
             «Art. 11 (Strutture operative nazionali del Servizio). -
          1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio
          nazionale della protezione civile:
              a)  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco quale
          componente fondamentale della protezione civile;
              b) le Forze armate;
              c) le Forze di polizia;
              d) il Corpo forestale dello Stato;
              e) i Servizi tecnici nazionali;
              f)  i  gruppi  nazionali  di ricerca scientifica di cui
          all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre
          istituzioni di ricerca;
              g) la Croce rossa italiana;
              h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
              i) le organizzazioni di volontariato;
              l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
             2.   In   base  ai  criteri  determinati  dal  Consiglio
          nazionale  della  protezione civile, le strutture operative
          nazionali  svolgono,  a  richiesta  del  Dipartimento della
          protezione  civile,  le  attivita'  previste dalla presente
          legge nonche' compiti di supporto e consulenza per tutte le
          amministrazioni  componenti  il  Servizio  nazionale  della
          protezione civile.
             3.   Le   norme   volte   a  disciplinare  le  forme  di
          partecipazione  e  collaborazione delle strutture operative
          nazionali  al  Servizio  nazionale  della protezione civile
          sono  emanate  secondo le procedure di cui all'articolo 17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
             4.  Con  le  stesse  modalita'  di  cui  al comma 3 sono
          altresi'  stabilite,  nell'ambito  delle  leggi  vigenti  e
          relativamente  a  compiti  determinati,  le ulteriori norme
          regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle
          funzioni  delle strutture operative nazionali alle esigenze
          di protezione civile.».
             -  Il  testo  del comma 3, lettera c), dell'art. 7 della
          legge  21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di
          incendi  boschivi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
          30 novembre 2000, n. 280, e' il seguente:
             «3.  Le  regioni  programmano  la  lotta attiva ai sensi
          dell'articolo  3,  commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il
          coordinamento   delle  proprie  strutture  antincendio  con
          quelle  statali  istituendo e gestendo con una operativita'
          di  tipo  continuativo  nei  periodi  a rischio di incendio
          boschivo  le  sale  operative  unificate permanenti (SOUP),
          avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri
          mezzi  aerei  di  supporto  all'attivita'  delle  squadre a
          terra:
              a)-b) (omissis);
              c)  di  risorse, mezzi e personale delle Forze armate e
          delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta
          e    urgente    necessita',   richiedendoli   all'Autorita'
          competente  che ne potra' disporre l'utilizzo in dipendenza
          delle proprie esigenze; ».
             - Il testo dell'art. 41 del decreto del Presidente della
          Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380  (Testo  unico  delle
          disposizioni   legislative   e   regolamentari  in  materia
          edilizia),   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  20  ottobre  2001,  n. 245, e' il
          seguente:
             «Art.  41  (Demolizione di opere abusive). - 1. Entro il
          mese   di   dicembre   di  ogni  anno  il  dirigente  o  il
          responsabile  del  servizio  trasmette al prefetto l'elenco
          delle  opere  non  sanabili  per  le  quali il responsabile
          dell'abuso  non  ha  provveduto  nel  termine previsto alla
          demolizione  e  al  ripristino dei luoghi e indica lo stato
          dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al
          comma   6   dell'articolo   31.  Nel  medesimo  termine  le
          amministrazioni  statali  e  regionali preposte alla tutela
          trasmettono  al  prefetto  l'elenco  delle  demolizioni  da
          eseguire.   Gli   elenchi   contengono,   tra  l'altro,  il
          nominativo   dei  proprietari  e  dell'eventuale  occupante
          abusivo,  gli  estremi  di  identificazione  catastale,  il
          verbale  di  consistenza  delle opere abusive e l'eventuale
          titolo di occupazione dell'immobile.
             2.  Il  prefetto,  entro  trenta  giorni dalla ricezione
          degli  elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti
          conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarita'
          dei  beni  e delle aree interessate, notificando l'avvenuta
          acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
             3.  L'esecuzione  della demolizione delle opere abusive,
          compresa  la  rimozione  delle  macerie  e gli interventi a
          tutela   della   pubblica   incolumita',  e'  disposta  dal
          prefetto.   I   relativi  lavori  sono  affidati,  anche  a
          trattativa  privata  ove  ne  sussistano  i presupposti, ad
          imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto
          puo'  anche  avvalersi,  per  il tramite dei provveditorati
          alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del
          Ministero  della difesa, sulla base di apposita convenzione
          stipulata  d'intesa  tra il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti ed il Ministro della difesa.».
             - Il testo dell'art. 61 del decreto del Presidente della
          Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115  (Testo  unico delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          spese  di  giustizia), pubblicato nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale del 15 giugno 2002, n. 139, e' il
          seguente:
             «Art.  61  (Esecuzione  di sentenze recanti ordine di, o
          aventi  ad  oggetto  la,  demolizione di opere abusive e di
          riduzione  in  pristino dei luoghi). - 1. Il magistrato che
          cura  l'esecuzione  di sentenze recanti ordine di, o aventi
          ad  oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione
          in  pristino  dello  stato  dei  luoghi  chiede,  tramite i
          provveditorati  alle  opere  pubbliche,  l'intervento delle
          strutture  tecnico-operative  del Ministero della difesa, o
          affida    l'incarico   ad   imprese   private,   ai   sensi
          dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della
          Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  quando  reputa piu'
          oneroso,  sulla base di valutazioni oggettive, l'intervento
          delle prime.».
             -  Il  testo  dell'art.  15 del regio decreto 30 gennaio
          1941,  n.  12  (Ordinamento  giudiziario), pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  4  febbraio  1941,  n.  28, e' il
          seguente:
             «Art. 15 (Potesta' dei magistrati del pubblico Ministero
          di richiedere la forza armata). - I magistrati del pubblico
          ministero  hanno,  nell'esercizio  delle  loro funzioni, il
          diritto di richiedere direttamente l'intervento della forza
          armata.».
             -  Il  testo  dell'art. 12 della legge 3 agosto 2007, n.
          124   (Sistema  di  informazione  per  la  sicurezza  della
          Repubblica  e  nuova  disciplina  del  segreto), pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187, e' il
          seguente:
             «Art.  12  (Collaborazione  delle  Forze  armate e delle
          Forze  di  polizia).  -  1.  Nell'ambito  delle  rispettive
          attribuzioni,  le  Forze  armate,  le Forze di polizia, gli
          ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica
          sicurezza  forniscono ogni possibile cooperazione, anche di
          tipo  tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di
          informazione  per  la  sicurezza,  per  lo  svolgimento dei
          compiti a questi affidati.
             2.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis
          del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14
          della  presente  legge,  qualora  le informazioni richieste
          alle  Forze  di  polizia,  ai  sensi delle lettere c) ed e)
          dell'articolo  4,  comma  3,  siano  relative a indagini di
          polizia  giudiziaria,  le stesse, se coperte dal segreto di
          cui  all'articolo  329  del  codice  di  procedura  penale,
          possono  essere  acquisite  solo  previo  nulla  osta della
          autorita'  giudiziaria  competente. L'autorita' giudiziaria
          puo'  trasmettere  gli  atti  e  le  informazioni  anche di
          propria iniziativa.
             3.  Il  Comitato  di  analisi strategica antiterrorismo,
          istituito  presso  il Ministero dell'interno, fornisce ogni
          possibile  cooperazione  al  Sistema di informazione per la
          sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a
          questo affidati dalla presente legge.».