Art. 920 
         Norme comuni in materia di sospensione dall'impiego 
 
  1. Al militare durante la sospensione dall'impiego compete la meta'
degli assegni a carattere fisso e continuativo.  Agli  effetti  della
pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio e' computato
per meta'. 
  2. La sospensione dall'impiego e' disposta con decreto ministeriale
e  puo'  essere  applicata  anche  nei  confronti  del  militare   in
aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in  quella
di sospensione dall'impiego. 
  3. Per  gli  appartenenti  al  ruolo  appuntati  e  carabinieri  la
sospensione e' disposta con determinazione del Comandante generale. 
  4. L'ufficiale nei cui confronti la  sospensione  precauzionale  si
prolunghi oltre  un  biennio  e'  considerato  in  soprannumero  agli
organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado  di
appartenenza  per  tutto  il  tempo   dell'ulteriore   durata   della
sospensione. 
  5. La cessazione dal servizio, a  qualunque  titolo  prestato,  non
impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare nei  confronti
del militare sospeso. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.