Art. 924
                  Raggiungimento dei limiti d'eta'

1.  I  militari cessano dal servizio permanente al raggiungimento del
60° anno di eta', salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.
2. Il militare che ha raggiunto i limiti d'eta' indicati dal presente
codice,  in  relazione al ruolo di appartenenza e al grado rivestito,
cessa dal servizio permanente ed e' collocato in congedo.
3.  Il militare puo' essere collocato in congedo nella riserva o, nei
casi  previsti, in ausiliaria, oppure, se non conserva l'idoneita' al
servizio militare incondizionato, in congedo assoluto.