Art. 926 
   Speciali limiti di eta' per gli ufficiali della Marina militare 
 
1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente,  oltre
il 60° anno di eta', per gli  ufficiali  della  Marina  militare,  in
relazione al grado rivestito e  al  ruolo  di  appartenenza,  sono  i
seguenti: 
a) 65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del
genio navale e del Corpo delle armi navali; ammiraglio ispettore capo
e ammiraglio ispettore del ruolo normale  del  Corpo  sanitario,  del
Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; 
b) 63 anni: ammiraglio di squadra del  ruolo  normale  del  Corpo  di
stato maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo  del
genio navale e del Corpo delle armi navali; contrammiraglio del ruolo
normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e  del  Corpo
delle capitanerie di porto; 
c) 61 anni: ammiraglio di divisione del ruolo normale  del  Corpo  di
stato maggiore; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo del genio
navale e del Corpo delle armi navali; capitano di vascello del  ruolo
normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e  del  Corpo
delle capitanerie di porto; capitano di vascello dei ruoli speciali.