Art. 93
Impiego  particolare di contingenti di personale militare delle Forze
                               armate

1.  In  relazione  alle  specifiche  ed  eccezionali  esigenze di cui
all'articolo  18  della  legge  26 marzo 2001, n. 128, possono essere
utilizzati  contingenti  di personale militare delle Forze armate, ai
sensi  e  con  le  modalita'  previste  dal  medesimo  articolo  18 e
dall'articolo 19, della legge n. 128 del 2001.
 
          Nota all'art. 93:
             -  Il  testo degli articoli 18 e 19 della legge 26 marzo
          2001,  n.  128 (Interventi legislativi in materia di tutela
          della  sicurezza  dei cittadini), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 19 aprile 2001, n. 91, e' il seguente:
             «Art.  18. - 1. In relazione a specifiche ed eccezionali
          esigenze,  al  fine  di  consentire  che il personale delle
          Forze  di  polizia  venga  impiegato  nel diretto contrasto
          della  criminalita', il Consiglio dei ministri, su proposta
          del  Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
          i  Ministri  dell'interno e della difesa, adotta uno o piu'
          specifici programmi di utilizzazione, da parte dei prefetti
          delle   province  in  cui  le  suddette  esigenze  si  sono
          manifestate,  di  contingenti  di  personale militare delle
          Forze  armate,  da  impiegare  per  la  sorveglianza  e  il
          controllo  di  obiettivi fissi, quali edifici istituzionali
          ed  altri  di interesse pubblico. Tale personale e' posto a
          disposizione dei prefetti dalle autorita' militari ai sensi
          dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
             2.  I  programmi di cui al comma 1 sono adottati sentito
          il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
          cui  e'  chiamato  a  partecipare il Capo di stato maggiore
          della Forza armata interessata. I programmi hanno la durata
          massima   di   sei   mesi,  rinnovabile,  e  definiscono  i
          contingenti  massimi  di  personale  militare  delle  Forze
          armate utilizzabili in ciascuna provincia e le direttive di
          impiego  del  personale  medesimo  nel rispetto delle norme
          vigenti  e  delle  risorse  disponibili.  I  programmi sono
          trasmessi,  prima  dell'inizio  della loro attuazione, alla
          Camera  dei  deputati  ed  al  Senato  della Repubblica per
          l'espressione   del   parere  da  parte  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti,  che  si pronunciano entro trenta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Nel  caso in cui le
          Commissioni  esprimano  parere  contrario, i programmi sono
          sospesi  o modificati per essere adeguati al parere. Con le
          stesse   modalita'  si  procede  in  caso  di  rinnovo  dei
          programmi.».
             «Art.  19.  -  1.  Nell'attuazione  dei programmi di cui
          all'articolo  18  i militari delle Forze armate, al fine di
          prevenire  o  di impedire comportamenti che possono mettere
          in  pericolo  l'incolumita' di persone o la sicurezza delle
          strutture  vigilate, possono procedere alla identificazione
          ed  a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per
          il  tempo strettamente necessario a consentire l'intervento
          di  agenti  delle forze dell'ordine. In casi eccezionali di
          necessita'   e   urgenza   si   applicano  le  disposizioni
          dell'articolo  4  della  legge  22  maggio 1975, n. 152. In
          nessun  caso  i militari impiegati per i suddetti programmi
          hanno le funzioni di agenti di polizia giudiziaria.».