Art. 93 Impiego particolare di contingenti di personale militare delle Forze armate 1. In relazione alle specifiche ed eccezionali esigenze di cui all'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, possono essere utilizzati contingenti di personale militare delle Forze armate, ai sensi e con le modalita' previste dal medesimo articolo 18 e dall'articolo 19, della legge n. 128 del 2001.
Nota all'art. 93: - Il testo degli articoli 18 e 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2001, n. 91, e' il seguente: «Art. 18. - 1. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al fine di consentire che il personale delle Forze di polizia venga impiegato nel diretto contrasto della criminalita', il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, adotta uno o piu' specifici programmi di utilizzazione, da parte dei prefetti delle province in cui le suddette esigenze si sono manifestate, di contingenti di personale militare delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed altri di interesse pubblico. Tale personale e' posto a disposizione dei prefetti dalle autorita' militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui e' chiamato a partecipare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata. I programmi hanno la durata massima di sei mesi, rinnovabile, e definiscono i contingenti massimi di personale militare delle Forze armate utilizzabili in ciascuna provincia e le direttive di impiego del personale medesimo nel rispetto delle norme vigenti e delle risorse disponibili. I programmi sono trasmessi, prima dell'inizio della loro attuazione, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso in cui le Commissioni esprimano parere contrario, i programmi sono sospesi o modificati per essere adeguati al parere. Con le stesse modalita' si procede in caso di rinnovo dei programmi.». «Art. 19. - 1. Nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 18 i militari delle Forze armate, al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla identificazione ed a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario a consentire l'intervento di agenti delle forze dell'ordine. In casi eccezionali di necessita' e urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152. In nessun caso i militari impiegati per i suddetti programmi hanno le funzioni di agenti di polizia giudiziaria.».