Art. 930 
                    Transito nell'impiego civile 
 
1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo  al  servizio
militare incondizionato per lesioni dipendenti o  meno  da  causa  di
servizio, transita nelle qualifiche funzionali del  personale  civile
del Ministero della difesa, secondo modalita'  e  procedure  definite
con decreto del Ministro della difesa, di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze  e  della  pubblica  amministrazione  e
innovazione.