Art. 934 Cessazione d'autorita' 1. L'ufficiale puo' essere collocato, d'autorita', in ausiliaria o nella riserva. 2. L'adozione del provvedimento di cui al comma 1 e' subordinata: a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratta di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta e' formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e dal Capo di stato maggiore della difesa e il relativo provvedimento finale e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica; b) alla determinazione del Ministro previo parere delle commissioni o autorita' competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento, se si tratta di ufficiale di altro grado.