Art. 934
                       Cessazione d'autorita'

1.  L'ufficiale  puo'  essere collocato, d'autorita', in ausiliaria o
nella riserva.
2. L'adozione del provvedimento di cui al comma 1 e' subordinata:
a)  alla  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri su proposta del
Ministro  della  difesa, se si tratta di generale di corpo d'armata o
ufficiale  di  grado  corrispondente. La proposta e' formulata previo
parere  di  una  commissione militare, nominata di volta in volta dal
Ministro  e  dal  Capo  di  stato maggiore della difesa e il relativo
provvedimento  finale  e'  adottato  con decreto del Presidente della
Repubblica;
b) alla determinazione del Ministro previo parere delle commissioni o
autorita'  competenti  a  esprimere  giudizi  sull'avanzamento, se si
tratta di ufficiale di altro grado.