Art. 935 
              Applicazione delle norme sulla formazione 
 
1. L'ufficiale cessa dal servizio permanente  in  applicazione  delle
disposizioni contenute nel titolo III, capo II del presente libro, in
caso di: 
a) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei  ruoli
normali a nomina diretta; 
b) mancato transito nei ruoli  speciali  degli  ufficiali  dei  ruoli
normali che non superino i corsi di formazione iniziale; 
c) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei  ruoli
speciali.