Art. 935 Applicazione delle norme sulla formazione 1. L'ufficiale cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nel titolo III, capo II del presente libro, in caso di: a) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta; b) mancato transito nei ruoli speciali degli ufficiali dei ruoli normali che non superino i corsi di formazione iniziale; c) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli speciali.