Art. 937
                         Ufficiali ausiliari

1.  Sono  ufficiali  ausiliari  di  ciascuna Forza armata e del Corpo
della  Guardia  di  finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in
qualita' di:
a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di 1^ nomina;
b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c) e
d)  puo'  avvenire  solo  al  fine  di soddisfare specifiche e mirate
esigenze   delle  singole  Forze  armate  connesse  alla  carenza  di
professionalita' tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita'
di fronteggiare particolari esigenze operative.
3.  Gli  ufficiali  delle forze di completamento sono disciplinati al
capo VII, sezione II del presente titolo.