Art. 940 
Rafferma  e  trattenimento  in  servizio  degli  ufficiali  in  ferma
                             prefissata 
 
  1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere: 
  a) ammessi, a  domanda,  a  una  ulteriore  ferma  annuale  secondo
criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro della difesa; 
  b) trattenuti in servizio  sino  a  un  massimo  di  sei  mesi,  su
proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi  generali  e  previo
consenso degli  interessati,  per  consentirne  l'impiego  ovvero  la
proroga dell'impiego nell'ambito di  operazioni  condotte  fuori  dal
territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di  polizia  per
il controllo del territorio nazionale o  a  bordo  di  unita'  navali
impegnate fuori dalla normale sede di servizio.