Art. 940 Rafferma e trattenimento in servizio degli ufficiali in ferma prefissata 1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere: a) ammessi, a domanda, a una ulteriore ferma annuale secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro della difesa; b) trattenuti in servizio sino a un massimo di sei mesi, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.