Art. 941
       Cessazione a domanda per ufficiali in ferma prefissata

1.  In  deroga a quanto disposto dall'articolo 933, l'amministrazione
puo'  rinviare  il  collocamento  in  congedo, sino a un massimo di 6
mesi,  degli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno presentato
apposita  domanda  a  decorrere  dal  diciottesimo  mese di servizio,
esclusivamente per una delle seguenti cause:
a) per speciali esigenze di impiego;
b)  per  la partecipazione a operazioni condotte fuori dal territorio
nazionale;
c)  per  concorso con le Forze di polizia al controllo del territorio
nazionale;
d) per impiego a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale
sede di servizio.