Art. 941 Cessazione a domanda per ufficiali in ferma prefissata 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 933, l'amministrazione puo' rinviare il collocamento in congedo, sino a un massimo di 6 mesi, degli ufficiali in ferma prefissata che hanno presentato apposita domanda a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, esclusivamente per una delle seguenti cause: a) per speciali esigenze di impiego; b) per la partecipazione a operazioni condotte fuori dal territorio nazionale; c) per concorso con le Forze di polizia al controllo del territorio nazionale; d) per impiego a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.