Art. 943
            Ufficiali piloti e navigatori di complemento

1.  Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento sono vincolati a
una  ferma  di  dodici  anni  che  decorre  dalla  data di inizio del
prescritto corso di formazione.
2.  Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Aeronautica
militare,  ruolo  naviganti,  che  per  qualsiasi  motivo  sono stati
esonerati  dal pilotaggio o dalla navigazione aerea, sono trasferiti,
con   il  grado  e  l'anzianita'  posseduti,  nel  ruolo  delle  armi
dell'Aeronautica   militare,   mantenendo  la  ferma  precedentemente
contratta.
3.  Gli  ufficiali piloti e navigatori di complemento, vincolati alla
ferma di anni dodici, possono acquisire, durante la ferma, i titoli e
la  preparazione  necessari per il conseguimento dei brevetti e delle
abilitazioni  richiesti  per  l'impiego  quale  pilota professionista
presso  la  compagnia  di  bandiera  ovvero altre compagnie italiane,
concessionarie   di  linee  di  trasporto  aereo.  I  brevetti  e  le
abilitazioni  possono  essere  conseguiti anche durante il periodo di
servizio militare.