Art. 944 Cessazione a domanda per ufficiali piloti e navigatori di complemento 1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero e che, successivamente, sono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.